Certificazione Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Consulenza tecnica inerente lo sviluppo di un sistema di gestione della salute e sicurezza certificato secondo bs ohsas 18001

Il sistema di gestione ambientale secondo la norma BS OHSAS 18001 certificabile da Ente Terzo, se pienamente implementato, vigilato e di conseguenza mantenuto, consente all’Organizzazione di rispettare i requisiti di “Sistema di gestione efficacemente attuato” previsto dall’art.6 del D.Lgs. 231/01 e quindi consente  di non incorrere nelle sanzioni a carattere amministrativo ed interdittivo previste dall’art.300 del D.Lgs. 81/08.

Per l’implementazione del sistema si prevede la realizzazione delle seguenti fasi:

FASE 1) – Analisi iniziale:

  • individuazione delle eventuali non conformità nei confronti delle normative vigenti applicabili;
  • audit antinfortunistico;
  • audit igienico-ambientale;
  • analisi del sistema gestionale in atto;
  • analisi delle procedure preventive in atto;
  • evidenziazione degli aspetti/impatti correlati all’attività, diretti ed indiretti, e valutazione della loro significatività;
  • individuazione delle possibili misure di miglioramento tecniche, organizzative e procedurali e supporto nell’individuazione della loro priorità a fine di programmazione degli interventi.

Termini medi previsti per la realizzazione della FASE 1): mesi due.

FASE 2) – Formalizzazione, sviluppo e ottimizzazione del sistema di gestione

  • stesura del manuale di gestione;
  • assistenza nell’implementazione delle procedure/istruzioni operative e verifica del loro grado di efficacia ed applicabilità previa partecipazione e coinvolgimento delle parti in causa;
  • assistenza nella individuazione delle azioni preventive e correttive in caso di non conformità
  • assistenza tecnica nella individuazione e programmazione delle azioni di miglioramento
  • assistenza nella elaborazione del riesame della direzione
  • PRIMO AUDIT DI SISTEMA per la verifica in campo del grado di applicazione ed efficacia raggiunti dal medesimo.

Termini medi previsti per la realizzazione della FASE 2): tre mesi successivi alla FASE 1)

FASE 3) – Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione e consapevolezza sonale

  • erogata a tutti i livelli aziendali coinvolti:
  • formazione del management (prevedibili 3 ore  in forma plenaria)
  • sensibilizzazione, formazione, consapevolezza dei preposti (prevedibili 6 ore in forma plenaria, suddivise in due sessioni)
  • sensibilizzazione, formazione,  consapevolezza dei lavoratori (da definire sulla base del livello di formazione già acquisito)

Termini medi previsti per la realizzazione della FASE 3): un mese successivo alla FASE 2)

FASE 4) – Assistenza in fase di certificazione

  • assistenza nei confronti degli organismi di accreditamento nelle fasi di pre- accreditamento, accreditamento e post- accreditamento (assistenza nella normalizzazione di eventuali non conformità riscontrate e/o implementazioni richieste dall’ente accreditatore).

FASE 5) – Assistenza nella fase di mantenimento e nel rinnovo della certificazione

  • assistenza nella preparazione di tutta la documentazione necessaria al mantenimento della Certificazione annuale e per il suo rinnovo;
  • assistenza nella normalizzazione di eventuali non conformità riscontrate e/o implementazioni richieste dall’ente accreditatore.



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n°231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300″

art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a) [persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso], l’ente non risponde se prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

…..omissis

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). – 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art. 9, comma 2

….Omissis

Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.